ISCRO, arrivano le istruzioni amministrative

Fornito un quadro completo sulla normativa e sulle indicazioni procedurali relative all’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (INPS, circolare 23 luglio 2024, n. 84).

L’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e procedurali in materia di Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Inoltre, la circolare in argomento include anche un ampio quadro normativo relativo alla misura.

Infatti, l’ISCRO è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 386) e disciplinata dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, articolo 1, commi da 142 a 155), con un ultimo intervento di modificazione del comma 155 di quest’ultima da parte del D.L. n. 60/2024.

In particolare, l’articolo 1, comma 143 della Legge n. 213/2023, prevede che l’indennità ISCRO è riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Tale indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata in possesso di requisiti particolari: assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto e di iscrizione presso altre forme previdenziali obbligatorie; non essere beneficiari di Assegno di inclusione; un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda; dichiarazione nell’anno precedente alla presentazione della domanda, di un reddito non superiore a 12.000 euro; essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda

Per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato sul portale web dell’Istituto. Laddove il 31 ottobre cada di domenica la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

Per il 2024 la domanda di indennità ISCRO sarà disponibile dal 1° agosto 2024 e potrà essere presentata fino al 31 ottobre 2024.

In sede di presentazione della domanda per l’accesso all’indennità ISCRO il richiedente la prestazione è tenuto ad autorizzare l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell’ambito del Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa, nonché del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche ai fini della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale sulla piattaforma digitale per l’inclusione sociale e lavorativa.

I ricorsi

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

online, mediante le credenziali di accesso SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 e CNS utilizzando il servizio “Ricorsi amministrativi” disponibile sul sito dell’INPS nella sezione “Imprese e Liberi Professionisti”;

– tramite gli istituti di patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi offerti agli stessi.

Istruzioni procedurali

La gestione dell’istruttoria delle domande di indennità ISCRO sarà completamente automatizzata e prenderà in esame i dati reddituali dichiarati in fase di presentazione della domanda, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto.

Le domande accolte saranno riprocessate automaticamente, una volta consolidati presso l’Agenzia delle Entrate i redditi relativi a tutti gli anni di osservazione, per verificare la conformità dell’esito della prima istruttoria nella determinazione del diritto e della misura della prestazione. Nei casi in cui venissero rilevati scostamenti o non conformità si procederà con le opportune azioni correttive e/o all’eventuale recupero delle somme erogate.

CCNL Ortofrutticoli ed agrumari: siglato il rinnovo 2024-2027 con aumenti retributivi e novità normative

Aumenti di 165,00 euro al 6° livello e indennità per i lavoratori disagiati

Il 20 luglio scorso è stato diramato un comunicato stampa da parte di Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Friutimprese, che attesta l’avvenuta sottoscrizione del rinnovo del CCNL ortofrutticoli ed agrumari 2024-2027, scaduto il 31 dicembre 2023. Il contratto riguarda i dipendenti da aziende ortofrutticole e agrumarie che occupano circa 60mila lavoratrici e lavoratori. I sindacati si dicono soddisfatti per il raggiungimento dell’intesa che interviene sul potere di acquisto dei salari e dà importanti risposte alle specificità di settore. Il rinnovo prevede un incremento economico di 165,00 euro riferito al 6° livello, con un aumento pari dell’11,04%, erogato in 4 tranches:
65,00 euro dal 1° settembre 2024;
20,00 euro dal 1° giugno 2025;
20,00 euro dal 1° giugno 2025;
60,00 euro dal 1° agosto 2027
Oltre alle novità in materia economica sono previste anche buone notizie sul fronte normativo tra cui:
– aumento delle ore per le assemblee sindacali e delle ore di permesso per gli Rls, per assistenza figli e familiari;
– limite al ricorso al tempo determinato e alla somministrazione pari al 20% dei contratti a tempo indeterminato per ognuna delle due fattispecie;
– obbligo, in caso di appalto, di applicare il presente contratto;
– riconoscimento di una integrazione del 20% della quattordicesima mensilità per il periodo in cui la lavoratrice è in maternità;
– ampliamento del diritto di precedenza per la riassunzione degli stagionali. 
Per le donne vittime di violenza di genere è previsto il diritto al trasferimento in un’altra unità produttiva. Le aziende sono chiamate a garantire l’obbligo di garantire la copertura assicurativa sanitaria mediante il Fondo Est o, in alternativa, pagando direttamente al lavoratore la prestazione integrativa. 
Per le mansioni considerate “disagiate” viene ampliata la platea dei beneficiari dell’indennità “disagio freddo” per chi opera all’interno delle celle frigorifere. Viene introdotta l’indennità “disagio caldo” per i lavoratori che devono prestare servizio per lunghi periodi esposti al calore degli impianti. 

INPS: sospensione delle note di rettifica e delle diffide di adempimento

Una scelta concepita per agevolare gli adempimenti delle aziende e dei loro intermediari, dal prossimo 26 luglio fino al 31 agosto 2024 (INPS, comunicato stampa 19 luglio 2024).

L’INPS ha annunciato la sospensione dell’inoltro delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, per agevolare gli adempimenti delle aziende e dei loro intermediari, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione, nel periodo che va dal prossimo 26 luglio e fino al 31 agosto 2024 compreso.

Sempre nel medesimo periodo verranno sospese anche le elaborazioni delle richieste verso DurcOnLine per la verifica della
regolarità contributiva, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (DPA). 

 Inoltre, verrà anche sospesa la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione.

 

Credito d’imposta investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno, fissata la percentuale di credito fruibile

È stata fissata la percentuale effettivamente fruibile di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 luglio 2024, n. 305765).

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 262747/2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell’agevolazione.

Il comma 4 dell’articolo 5 del D.L. n. 124/2023 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

 

Tanto premesso, con il nuovo provvedimento n. 305765/2024 dell’Agenzia viene reso noto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, è risultato pari a 9.452.741.120 euro, a fronte di 1.670 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

 

Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668% (1.670.000.000 / 9.452.741.120) dell’importo del credito richiesto.

 

Ciascun beneficiario potrà visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, e utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

CCNL Dirigenti Cooperative: firmato l’accordo di rinnovo del contratto

Previsti aumenti retributivi ed importi “Una Tantum” 

Il 12 luglio 2024, le Parti sociali Legacoop, Agci, Cgil, Cisl, Uil ed il Coordinamento Nazionale Cgil-Cisl-Uil, hanno firmato il rinnovo del contratto di settore, con vigenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, per i dirigenti di azienda dipendenti dalle imprese cooperative.
Tra le principali novità:
– gli importi della retribuzione base conglobata per il triennio 2024-2026 ammontano, dal 1° agosto 2024 a 4.490,00 euro, dal 1° gennaio 2025 a 4.790,00 euro e dal 1° gennaio 2026 a 4.990,00 euro;
– dal 1° settembre 2024, il termine di preavviso per il dirigente con un’anzianità di durata fino a 4 anni compiuti è di 7 mesi, prevedendosi ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno compiuto di anzianità di servizio con un massimo di ulteriori 5 mesi di preavviso;
– importo “Una Tantum” a copertura del periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2023, ai dirigenti in forza alla data del 31 dicembre 2023, di 2 mila euro lordi, corrisposti in due tranche da 1000,00 euro con la mensilità di settembre 2024 e luglio 2025;
– con la retribuzione di settembre 2024, sarà trattenuta ai dirigenti la somma di 150,00 euro quale quota Una Tantum.
Inoltre, dal 12 luglio 2024, l’indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro prevista in caso di licenziamento non giustificato è  di:
– da 3 a 6 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata fino a 3 anni;
– da 6 a 11 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 3 anni e fino a 7 anni;
– da 11 a 14 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 7 anni e fino a 11 anni;
– da 14 a 20 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 11 anni e fino a 15 anni;
– da 20 a 24 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 15 anni.

CCNL Consorzi Agricoli: siglato il rinnovo del contratto

Previsto un aumento salariale pari a 170,00 euro a regime, erogato in quattro tranches

È stato siglato il 19 luglio 2024 il rinnovo del contratto per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, scaduto il 31 dicembre scorso. Il contratto, firmato tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, e Agci-Agrital, Fedagripesca-Confcooperative e Legacoop-Agroalimentare avrà vigenza dal 2024 al 2027.
Come dichiarano i segretari generali di Fai, Flai e Uila, l’intesa è stata raggiunta dopo una trattativa complessa e una rottura del negoziato che ha portato alla grande mobilitazione e allo sciopero del 1° luglio, resosi indispensabile per arrivare ad un accordo che valorizzasse il settore rispettando le professionalità e tenesse conto soprattutto della perdita del potere di acquisto dei lavoratori degli ultimi anni.
Dal punto di vista economico, l’accordo ha previsto un aumento salariale pari a 170,00 euro a regime, erogato in quattro tranches:
95,00 euro dal 1° aprile 2024;
25,00 euro dal 1° maggio 2025;
25,00 euro dal 1° maggio 2026;
25,00 euro dal 1° febbraio 2027.
Da gennaio 2025 è previsto un aumento dell’indennità di funzione, passando dai 180,00 a 230,00 mensili per i quadri di 1° livello e da 125,00 e 160,00 mensili per i quadri di 2° livello. La percentuale di maggiorazione di lavoro festivo per gli operai agricoli passa da agosto 2024 da 35% a 40%. In via sperimentale agli operai agricoli che effettuano turni per almeno 6 mesi consecutivi è riconosciuta un’ulteriore indennità di 1,00 euro per ogni turno.
Dal punto di vista normativo viene favorita la stabilità occupazionale, tramite convenzioni, con rapporti di lavoro che da 104 giornate salgono ad un minimo di 120 giornate garantite. Potranno essere inoltre definiti meccanismi per assicurare il recupero di eventuali assenze per permessi previsti dalla L. 104.
In materia di welfare sono previsti miglioramenti per il Filcoop, con l’aumento della contribuzione complessiva a 100,00 euro per i lavoratori a tempo indeterminato, di cui 74,00 a carico dell’azienda e 26,00 a carico del lavoratore. Dal 1° gennaio 2025 saranno iscritti al fondo sanitario anche i lavoratori a tempo determinato che nel triennio precedente hanno effettuato almeno 360 giornate. Per detti lavoratori la contribuzione aumenta di 34,00 euro annue a carico dell’azienda, per un totale di 70,00 euro, di cui 52,00 a carico dell’azienda e 18,00 a carico del lavoratore. 
Diversi miglioramenti riguardano inoltre i congedi e permessi retribuiti, con 8 ore di permesso per l’assistenza del coniuge, figli ed affini di primo grado nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital, o inserimento in asilo nido. 

Malattia e maternità 2024 per compartecipanti familiari e piccoli coloni

Comunicati gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni economiche (INPS, circolare 22 luglio 2024, n. 83).

L’INPS ha comunicato gli importi giornalieri in base ai quali verranno determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

Infatti, con la circolare n. 81/2024 erano state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2024, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 21 maggio 2024 del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione, per quest’ultima prestazione, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 3/2024) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata alla circolare in commento.

Retribuzioni di riferimento nel 2024

Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, l’INPS ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2024, liquidate temporaneamente a questi lavoratori sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2023, dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Invece, in materia di prestazioni economiche di maternità/paternità, l’Istituto rammenta che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. In particolare, il reddito applicabile, per il 2024, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 63,06 euro.

CCNL Scuole Private Laiche (Aninsei): la Uil-Scuola Rua firma in solitaria il contratto

Con la sola firma di Uil-Scuola Rua si è persa l’occasione di mettere in atto migliorie economiche e normative

La Flc-Cgil, Cisl-Scuola e Snals-Confsal hanno diramato un comunicato stampa in data 19 luglio 2024, con il quale segnalano l’avvenuta firma da parte della sola Uil-Scuola Rua del CCNL 2024-2027 insieme all’Associazione Aninsei-Confidustria. Stando a quanto dichiarano le OO.SS., Uil sarebbe venuta meno agli impegni presi nel corso della piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto, scaduto il 31 dicembre 2023, nella quale veniva chiesto di adeguare progressivamente le retribuzioni del personale ed il quadro normativo ai CCNL Agidae e Fism. Il CCNL firmato da Uil-Scuola Rua si basa su di una piattaforma i cui contenuti, sulla base di quanto dichiarato dalle Sigle, sono stati nascosti alle altre OO.SS., che hanno sottolineato come con la firma separata si sia venuti meno ad un’occasione irripetibile di apportare alle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori delle considerevoli migliorie e di armonizzare la parte normativa. 

Piattaforma “PRISMA”: estesa l’accessibilità

Dal 22 luglio 2024, esteso il servizio anche ai lavoratori e agli Istituti di Patronato (INPS, messaggio 19 luglio 2024, n. 2650).

Come noto, attraverso la circolare n. 48/2024, l’INPS ha comunicato il rilascio di “PRISMA”, una nuova piattaforma informativa che fornisce, al datore di lavoro o all’intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali, le informazioni presenti negli archivi dell’Istituto al momento della consultazione, utili per il corretto calcolo della contribuzione dovuta in relazione all’applicabilità o meno del massimale contributivo, di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge 335/1995.

Pertanto, il “Prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale” raccoglie e sintetizza tutti gli elementi relativi all’anzianità contributiva del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla Legge n. 243/04.

Rispettando i principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le informazioni contenute nel prospetto sono minime e come risultanti dagli archivi informatici alla data dell’elaborazione, così da garantire la tutela della privacy del lavoratore.

Inoltre, come già previsto anche dalle precedenti circolari emesse dall’Istituto (n. 177/1996 e n. 42/2009), ai fini della corretta applicazione dell’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, restano fermi per i datori di lavoro gli obblighi di acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori. Invero, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe mutare in relazione all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’INPS (non evincibile dagli archivi a disposizione dell’Istituto) o a circostanze non rinvenibili dagli archivi informatici dell’Istituto.

Tanto premesso, dal 22 luglio 2024, è consentito anche ai lavoratori e agli Istituti di Patronato l’accesso allo strumento “PRISMA”, attraverso il sito istituzionale dell’INPS, seguendo il percorso: “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Strumenti” > “Prospetto Informativo Sintetico Massimale”.

Si precisa che, il riconoscimento e la legittimazione all’accesso al codice fiscale del lavoratore da parte dell’Istituto di Patronato, sono subordinati alla verifica che si tratti di soggetto munito di delega dell’interessato.

CCNL Case di Cura Anpit Cisal: siglato il verbale di accordo



Rinnovata la parte economica del contratto per i dipendenti del settore case di cura e servizi assistenziali – socio sanitari


Con il Protocollo firmato in data 28 giugno 2024, le Parti sociali Anpit, Confimprenditori, Unica, Cisal-Terziario e Cisal, hanno definito il rinnovo della parte retributiva del contratto di settore, che decorre dal 1° luglio 2024. I testi integrali, dei due contratti distinti sottoscritti per i diversi campi di applicazione, verranno redatti non oltre il 28 luglio 2024.
Per entrambi i settori, le novità prevedono:
– l’introduzione della categoria dei dirigenti e la riformulazione dei livelli QA1, che diventa Q, A2 che diventa A1 e A3 che diventa A2;
– aumenti retributivi previsti dal 1° luglio 2024, dal 1° gennaio 2025, 1° luglio 2026 e dal 1° gennaio 2027;
– l’aggiornamento degli importi mensili a titolo di Elemento Perequativo Mensile Regionale, da riconoscere a partire dal 1° luglio 2024;
– una indennità di cassa, dal 1° maggio 2024, pari a 78,00 euro mensili;
– l’aggiornamento degli importi annuali di welfare contrattuale, da corrispondere nel mese di giugno;
– l’accreditamento, da parte del datore di lavoro, al Fondo di Previdenza Complementare scelto dal lavoratore, del TFR maturato alle scadenze previste, insieme ad una quota mensile aggiuntiva aziendale pari all’1% della paga base nazionale.
Inoltre, è stato previsto l’incremento degli aumenti periodici di anzianità, prevedendo per il dipendente 8 scatti maturabili, e del valore del singolo scatto, con gli importi di seguito riportati:


































Livello Valore lordo del singolo Scatto di anzianità
Dirigente 60,08
Quadro (ex QA1) 38,07
A1 (ex A2) 33,10
A2 (ex A3) 28,97
B1 26,48
B2 24,00
C1 21,52
C2 19,86
D1 18,21
D2 16,55

Tali importi, riconosciuti dal 1° luglio 2024, devono essere sommati a quelli già riconosciuti a titolo di “scatti di anzianità”, entro il nuovo limite di 8 scatti triennali. 
Per quanto riguarda l’indennità di mancata contrattazione, dal 1° luglio 2024, questa non è più dovuta per i dipendenti del settore “Case di Cura”; invero, per i lavoratori, anche apprendisti, del settore “Servizi assistenziali e socio sanitari”, gli importi relativi alla suddetta indennità vengono elevati come quanto segue:


































Livello Importi mensili
Dirigente 259,00
Quadro  164,00
A1  142,00
A2  124,00
B1 115,00
B2 103,00
C1 94,00
C2 85,00
D1 78,00
D2 71,00

Mentre, per il settore case di cura, viene introdotto un premio annuale di presenza, corrisposta in assenza di accordi di secondo livello, che stabilisce importi aggiuntivi/premiali almeno pari o superiori al premio, e riconosciuto a tutti i dipendenti, anche apprendisti, in aggiunta alla retribuzione maturata ed alle previsioni del welfare contrattuale.